L'Autorità Regolazione Trasporti bacchetta Trenord e Regione Lombardia: indennizzi e bonus non sono incompatibili

Assoutenti e rappresentanti dei viaggiatori chiedono la reintroduzione dei vecchi rimborsi e la rimodulazione dei parametri

Pendolari di Trenord

Pendolari di Trenord In arrivo piano straordinario per incrementare la qualità del servizio ferroviario

Milano, 5 luglio 2024 - Il nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, siglato tra Regione Lombardia e Trenord nel novembre scorso, ha portato all'abolizione del tradizionale “bonus” di risarcimento ai viaggiatori a seguito dei disservizi. Questo è stato sostituito da un sistema di indennizzo che segue la Delibera ART (Autorità Regolazione Trasporti) 106/2018, in coerenza con il Regolamento Europeo 2021/782, basato su indicatori di qualità e soglie che lo rendono meno frequente rispetto al precedente.

Assoutenti, rappresentata da Franco Aggio, Manuel Carati, Giorgio Dahò, Francesco Ninno e Andrea Mazzucotelli, ha chiesto all'Autorità Regolazione Trasporti se le due modalità di rimborso fossero incompatibili e se fosse possibile utilizzare indicatori di qualità e soglie più favorevoli per gli utenti. La risposta di ART ha confermato che il vecchio “bonus” non è incompatibile con l’attuale sistema di indennizzo e che non vi sono direttive che impediscano la reintroduzione del bonus.

Secondo la nota stampa di Assoutenti, ART ha inoltre ribadito che i gestori dei servizi possono adottare soglie più stringenti per aumentare la tutela degli utenti e che anche i treni parzialmente soppressi devono essere inclusi nel conteggio per il riconoscimento degli indennizzi. Per gli abbonamenti integrati, l’indennizzo deve considerare i ritardi e le cancellazioni della tratta abitualmente utilizzata dal passeggero, e non basarsi su una media delle direttrici.

Assoutenti e i rappresentanti dei viaggiatori hanno quindi chiesto a Regione Lombardia e Trenord di adottare forme di tutela che garantiscano rimborsi quantitativamente e qualitativamente pari a quelli del vecchio “bonus”, fruibili anche dai possessori di titoli integrati.

Nel comunicato si legge: «Abbiamo chiesto ad ART se le due modalità di rimborso risultassero tra loro incompatibili, e se non fosse possibile utilizzare degli indicatori di qualità e dei valori di soglia più favorevoli per gli utenti». La risposta avuta conferma che il vecchio “bonus” costituiva una fattispecie avente causa e natura diverse dall’indennizzo di cui alla Misura 7, e che l’Autorità non ha emesso alcun provvedimento o direttiva che possa in alcun modo impedire la conferma o riproposizione di tale “bonus”.

ART ribadisce che «nulla osta i gestori dei servizi a considerare dei valori soglia più stringenti, che vadano ad accrescere i livelli di tutela per gli utenti». Anche per i treni parzialmente soppressi, ART ritiene che questi vadano ricompresi nel conteggio.

Infine, per ciò che concerne gli abbonamenti integrati, per il riconoscimento dell’indennizzo è sufficiente accertare se la tratta utilizzata in maniera abituale dal passeggero abbia superato i valori soglia di ritardi e cancellazioni. «Non sembra quindi corretto l’utilizzo, come avviene attualmente, di un valore unico medio tra tutte le direttrici per il riconoscimento dell’indennizzo ai possessori dei titoli integrati IVOL, IVOP e STIBM».

Assoutenti e i rappresentanti dei viaggiatori concludono chiedendo «l’adozione di forme di tutela per gli utenti che portino ad un riconoscimento di rimborsi a fronte dei disservizi a livelli quantitativamente e qualitativamente almeno pari a quelli in essere col vecchio “bonus”, nonché fruibili in termini reali anche da parte dei possessori di titoli integrati».