Peschiera, rigettata richiesta danni di oltre 30 milioni per l’annullamento del PII di Bellaria, il Tribunale di Milano dà ragione al Comune
Secondo la Corte di Appello di Milano è stato proprio il proponente a fornire al Comune una rappresentazione dei fatti travisata e carente, certificando sia la compatibilità acustica sia l’insussistenza di cause ostative connesse alla Mapei, e furono gli operatori a ritenere di non procedere con le opere di mitigazione, che avrebbero sanato la situazione del Lotto 2


Il Lotto 2 del PII di Bellaria, oggetto del contendere
Secondo la Corte di Appello di Milano è stato proprio il proponente a fornire al Comune una rappresentazione dei fatti travisata e carente, certificando sia la compatibilità acustica sia l’insussistenza di cause ostative connesse alla presenza dello stabilimento della Mapei, e furono gli operatori a ritenere di non procedere con le opere di mitigazione, che avrebbero sanato la situazione
Immobiliare Borromeo, subentrata al Fondo proprietario dell'area, ha citato il Comune chiedendo un risarcimento per i danni subiti a causa dell’annullamento del PII, ritenendo di aver agito in buona fede e confidando nella legittimità del provvedimento amministrativo.
La Corte ha poi esaminato le questioni preliminari sollevate
dal Comune di Peschiera Borromeo in appello incidentale, tra cui il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e la carenza di legittimazione attiva di
Immobiliare Borromeo.
Secondo i Magistrati il Comune, in sede di intervento in
autotutela, si premurò opportunamente di salvaguardare l’affidamento dei
privati “incolpevoli”: «Sebbene
sussistessero i presupposti per l’annullamento integrale del PII Bellaria, come
si legge anche della deliberazione C.C. 42 del 26.7.2012 (di adozione
dell’annullamento parziale), l’Amministrazione ritenne di soprassedere
dall’annullamento del PII per i lotti 1 e 3 “in ragione dell’avanzamento dei
lavori e del conseguente affidamento insorto nei terzi che hanno acquistato in
buona fede le unità immobiliare e che allo stato non paiono aver concorso alle
riscontrate illegittimità», scrivono i magistrati nel dispositivo di sentenza.
Dopo la Giustizia amministrativa, anche quella Civile certifica la correttezza degli atti dell’amministrazione Falletta, del Consiglio comunale, e dei tecnici incaricati che con coraggio sfidarono le varie richieste danni, anche a titolo personale intentate in più azioni dagli operatori.
Il Comune di Peschiera Borromeo ha sostenuto che il termine per chiedere il risarcimento fosse già scaduto. Il Tribunale di Milano, in primo grado, aveva accolto questa eccezione. Il Comune ha argomentato che la questione dovesse essere trattata da un giudice amministrativo, poiché riguardava l’annullamento di un provvedimento amministrativo; ha contestato la legittimazione attiva di Immobiliare Borromeo, mettendo in dubbio la validità dell'atto di cessione del credito; ha difeso la legittimità della delibera n. 52 del 30 ottobre 2012, adottata nel rispetto delle normative vigenti e nell’interesse pubblico. Il Comune ha anche contestato la richiesta di revisione della quantificazione delle spese legali presentata da Immobiliare Borromeo.
La sentenza della Corte d'Appello di Milano ha messo la
parola fine alla richiesta di risarcimento di oltre 30 milioni di euro avanzata
da Immobiliare Borromeo. La vicenda evidenzia la complessità delle dispute
legali legate alla validità delle delibere comunali e al risarcimento dei danni
derivanti da modifiche nei piani urbanistici, e che l'azione dell'Amministrazione Falletta ha permesso di salvaguardare gli aquirenti degli appartamenti "incolpevoli" e di far emergere le responsabilità di chi aveva indotto il Comune al rilascio dei permessi a costruire attraverso "rappresentazione dei fatti travisata e carente". Infine ha fatto emergere il fatto che se gli operatori avessero ottemperato alla realizazione delle mitigazioni richieste avrebbero salvaguardato il loro investimento.
Giulio Carnevale