Strisce blu: verbale nullo se il Comune non motiva l’assenza di spazi di sosta liberi
Per la Cassazione la mancanza di stalli bianchi e il restringimento della sede stradale sono «Fatti da riscontrare debitamente». L’ente deve dimostrare che una delibera esclude il parcheggio gratis per motivi di traffico nell’area.

24 luglio 2020
Le odiose strisce blu che hanno invaso i nostri centri urbani, non
sempre legittimamente, e quindi anche le migliaia di verbali conseguenti
al mancato pagamento della sosta forse potranno essere limitati dopo
l’ordinanza 15678/20, pubblicata il 23 luglio dalla sesta sezione civile
della Cassazione che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
costituirà un significativo precedente in materia. Per la Suprema Corte
va annullata la multa nelle zone a sosta tariffata se il Comune non
prova di aver garantito nell’area anche spazi adeguati per il parcheggio
libero. Ciò vale anche se non dimostra che una delibera di Giunta
esclude l’obbligo ad hoc a causa delle condizioni di traffico nella
zona. Nella fattispecie è stato accolto il ricorso dell’automobilista
multato per quasi 114 euro ex articolo 157, comma sesto, Cds per la
mancata esposizione del ticket di parcheggio in piazza del quartiere
romano di Prati dopo le negative sentenze del Giudice di Pace di Roma e
del Tribunale della Capitale. Il ricorrente cui è ingiunto il pagamento
aveva lamentato il restringimento della sede stradale, dettato dalla
necessità di far posto alle strisce blu, e l’esiguità degli spazi per il
parcheggio gratuito in zona; affermazione, quest’ultima, che per il
tribunale non soltanto «non rientra nel notorio ma risulta del tutto
indimostrata». E ciò perché l’onere di contestazione ex articolo 115 Cpc
riguarda i fatti allegati dalla controparte e non le questioni di
carattere giuridico, come sarebbero invece la sussistenza della delibera
comunale che destina gli spazi alla sosta tariffata e l’osservanza o
meno dell’obbligo di garantire parcheggi gratuiti. Per i giudici di
legittimità entrambe le censure dell’opponente «costituiscono
propriamente fatti da riscontrare debitamente». Quando l’automobilista
lamenta la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio
libero, è onere dell’ente dimostrare l’esistenza della delibera che
esclude l’obbligo di garantire le strisce bianche accanto a quelle blu,
ad esempio perché si tratta di zone a traffico limitato, aree di
particolare rilevanza urbanistica oppure individuate dalla Giunta come
caratterizzate da particolari esigenze e condizioni di traffico.
24 luglio 2020