Le molestie sessuali su Facebook e social network sono punibili per legge
Il web è considerato come "luogo pubblico" rientrando così nei casi citati nell'ex art. 660 del Codice Penale

Importante svolta in materia di molestia e disturbo alla persona.
Da poco infatti la Corte di Cassazione ha riconosciuto facebook ed i
social network in genere come "luoghi pubblici", punendo
per questo motivo il caporedattore di un giornale reo di molestare
con messaggi pubblici su facebook una collega. La sentenza numero
37596/14 , pubblicata il 12 Settembre 2014, ha riconosciuto il reato
del caporedattore che da tempo importunava la giornalista dal vivo
esprimendo apprezzamenti a sfondo sessuale così pesanti da
costringere la stessa a cambiare il suo stile di vestiario. La
situazione non è diversa però per i messaggi che lo stesso
giornalista ha lasciato sulla bacheca facebook della collega che
vanno a rientrare nei casi citati nell'ex art. 660 del Codice Penale,
che tratta di molestie e disturbi alle persone in luoghi pubblici.
Solo la prescrizione ha salvato il caporedattore da un mese di
arresto.
Il web è dunque a tutti gli effetti un esempio di comunità
sociale e gli atti avvenuti sullo stesso vanno puniti.