Tribunale di Trani, nuovo orientamento: la madre separata non può pubblicare su TikTok le foto del minore senza il si del padre
Astreinte, ovvero penalità di mora per la ex di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione. L’accesso al profilo non è consenso

26 ottobre 2021
La madre separata non può pubblicare sui social media immagini del
minore senza il consenso del padre. E ciò perché per Gdpr, il
regolamento europeo sulla privacy, l’immagine del figlio è un dato
personale e la diffusione un’interferenza illecita nella vita privata,
mentre la legge italiana ha fissato a quattordici anni il limite
dell’età fino alla quale serve l’accordo di entrambi gli ascendenti: il
genitore pretermesso dall’altro, dunque, può ottenere la rimozione
d’urgenza del video da TikTok perché sussistono sia il fumus boni iuris
sia il periculum in mora. Di più, scatta l’astreinte: la donna paga 50
euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento del
giudice e per ogni violazione dell’inibitoria; il tutto su un conto
corrente ad hoc intestato al minore. È quanto emerge dall’ordinanza
pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Trani. Accolto il
reclamo proposto dal padre contro il provvedimento adottato dal giudice
monocratico. Sussistono infatti i presupposti per accogliere il ricorso
proposto dall’uomo in base all’articolo 700 Cpc dopo che la ex ha
postato su TikTok i filmati della figlia di nove anni. E ciò perché la
condotta integra la violazione di plurime norme, nazionali eurounitarie e
internazionali: dall’articolo 10 Cc sulla tutela dell’immagine fino
alla convenzione di New York sulla tutela dei diritti del fanciullo,
passando per Gdpr, secondo cui l’immagine del minore va pubblicata senza
arrecare danno all’onore, al decoro e alla reputazione
dell’interessato. Senza dimenticare che postare un video sui social
equivale a diffonderlo fra un numero indeterminato di persone, alcune
delle quali potrebbero essere malintenzionati che tentano di contattare i
bambini o ricavano immagini pedopornografiche con fotomontaggi da far
circolare in rete. Nella sua ordinanza, di cui ha scritto il sito
Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,
nel caso in concreto il giudice spiega come non conta che il padre
conosca il profilo TikTok della ex e via abbia accesso: dalla
possibilità di vedere i video non si più desumere il consenso alla
pubblicazione delle immagini. E la proposizione del ricorso, sia pure a
qualche mese da quando sono stati postati i filmati, è espressione del
dissenso dell’uomo. Né rileva la transazione intervenuta fra le parti
che regola i soli aspetti patrimoniali, senza affrontare la questione
dei social media.
26 ottobre 2021